In cosa consiste l’autonomia «differenziata» o «rafforzata»?
Si tratta di «forme e condizioni particolari di autonomia» che, secondo l’articolo 116 della Costituzione, possono essere concesse alle regioni che ne facciano richiesta. Le materie sono quelle oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni. Si tratta delle venti materie elencate dall’articolo 117 (terzo comma) della Costituzione, tra cui: istruzione; tutela della salute; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; energia; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; casse di risparmio e casse rurali. A queste si aggiungono altre tre materie (previste dal secondo comma dell’articolo 117), su cui lo Stato ordinariamente detiene l’esclusiva della legislazione: organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Perché nel 2001 è stato modificato il Titolo V della costituzione che, all’art. 116, prevede che le regioni possano richiedere ulteriori forme di autonomia?
Nella seconda metà degli anni Novanta, si era rafforzata la Lega Nord con il progetto secessionista della Padania indipendente. Nel 1997 venne addirittura creato un Parlamento della Padania. Era diffusa l’idea – sostenuta dalla Lega – che il Sud drenasse risorse dal Nord produttivo. Di fronte all’avanzata leghista, per i partiti di centro-sinistra c’era un problema di consenso politico nel settentrione del paese. Tali spinte accelerarono la tendenza politica già in atto verso il decentramento amministrativo. Nel 1999 venne varato il programma di revisione costituzionale (D’Alema-Amato) contenente spunti fondamentali per la revisione del Titolo V della Costituzione che, tra l’altro, riguarda le Regioni. La riforma del Titolo V venne approvata nel 2001 dal Parlamento con maggioranza di centrosinistra.