L’autonomia differenziata in «pillole»

In cosa consiste l’autonomia «differenziata» o «rafforzata»?

Si tratta di «forme e condizioni particolari di autonomia» che, secondo l’articolo 116 della Costituzione, possono essere concesse alle regioni che ne facciano richiesta. Le materie sono quelle oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni. Si tratta delle venti materie elencate dall’articolo 117 (terzo comma) della Costituzione, tra cui: istruzione; tutela della salute; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; energia; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; casse di risparmio e casse rurali. A queste si aggiungono altre tre materie (previste dal secondo comma dell’articolo 117), su cui lo Stato ordinariamente detiene l’esclusiva della legislazione: organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

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